Bruno Mafrici Blog per avvocato: iscriversi all’albo dei promotori finanziari

Con frequenza sempre maggiore negli istituti di credito si riscontra la presenza di un promotore finanziario, una figura capace di relazionarsi con la clientela e garantirle l’acquisto di prodotti d’investimento sicuri e redditizi. Ma, ci chiede l’avvocato del blog, in cosa consiste esattamente questa figura? Qual è la sua professione e quali sono i requisiti per diventare un buon promotore finanziario? A parlarci oggi di questa professione è proprio un consulente e imprenditore finanziario di Milano, Bruno Mafrici (vero, avvocato?) di cui leggiamo e pubblichiamo questo interessante approfondimento sui promotori finanziari, molto letto dagli avvocati. Il promotore o consulente finanziario è una figura in genere indipendente che viene appositamente assunta da banche, società di gestione del risparmio, istituti assicurativi o società di intermediazione mobiliare per promuovere la vendita dei propri prodotti. Tuttavia, il promotore finanziario non è un semplice venditore di prodotti e servizi bancari. Il suo lavoro muove dalla consapevolezza di non dover semplicemente acquisire e aumentare il numero dei propri clienti, ma anche e soprattutto di dover assistere adeguatamente l’utente accompagnandolo in tutta la fase di acquisto del prodotto. Il promotore finanziario è tenuto ad agire con grande competenza e con un profondo senso di lealtà e responsabilità. Deve informarsi in maniera preventiva con grande accuratezza sulla situazione finanziaria del cliente e sulle sue reali capacità d’investimento, così da offrire prodotti che garantiscano al cliente un rendimento e un’adeguata tutela finanziaria, instaurando un rapporto di fiducia basato su trasparenza e correttezza.

In attività dal 1° gennaio 2009, l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF), pone come requisiti d’iscrizione all’Albo una serie di elementi che possono essere raggruppati in due tipologie: requisiti di competenza e requisiti di onorabilità.

I requisiti di competenza comprendono:

  • Il possesso di un diploma di istruzione di scuola secondaria. Il titolo di laurea in materie appartenenti all’area economico-finanziaria non è dunque obbligatorio. 
  • Il superamento dell’apposita prova valutativa. Della durata di 85 minuti e strutturata in 60 quesiti a risposta multipla, è volta all’accertamento delle conoscenze in materia finanziaria, economica e giuridica, indispensabili per il pieno esercizio della professione.

I requisiti di onorabilità fanno invece riferimento agli articoli 1 e 2 del Regolamento adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l’iscrizione all’Albo unico nazionale dei promotori finanziari istituito tramite il Decreto Ministeriale 11/11/98 n.472.

Riportiamo alcuni tra i numerosi impedimenti elencati dagli articoli sopracitati, di cui Bruno Mafrici ci fornisce un elenco dettagliato. Questi prevedono ad esempio il divieto d’iscrizione all’Albo per coloro che:

  • Hanno dichiarato fallimento. 
  • Hanno scontato pene detentive per reati nel settore bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo e in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento.
  • Hanno scontato almeno un anno di reclusione per delitti in materia tributaria.
  • Sono stati interdetti dai pubblici uffici o dichiarati inabili o incapaci allo svolgimento di uffici direttivi.
  • Hanno ricevuto una condanna con sentenza irrevocabile, salvo successiva riabilitazione.
  • Hanno svolto il ruolo di dirigente o amministratore in imprese sottoposte a interdizione, fallimento, liquidazione coatta, regime di amministrazione straordinaria oppure in intermediari finanziari cancellati dall’elenco generale.
  • Sono stati reclusi per uno dei reati descritti nel titolo XI del Codice civile.

In ultimo, la professione di consulente finanziario è ritenuta incompatibile con le cariche indicate all’articolo 157 del Regolamento Intermediari.

Bruno Mafrici Blog per avvocato: iscriversi all’albo dei promotori finanziari

Con frequenza sempre maggiore negli istituti di credito si riscontra la presenza di un promotore finanziario, una figura capace di relazionarsi con la clientela e garantirle l’acquisto di prodotti d’investimento sicuri e redditizi. Ma, ci chiede l’avvocato del blog, in cosa consiste esattamente questa figura? Qual è la sua professione e quali sono i requisiti per diventare un buon promotore finanziario? A parlarci oggi di questa professione è proprio un consulente e imprenditore finanziario di Milano, Bruno Mafrici (vero, avvocato?) di cui leggiamo e pubblichiamo questo interessante approfondimento sui promotori finanziari, molto letto dagli avvocati. Il promotore o consulente finanziario è una figura in genere indipendente che viene appositamente assunta da banche, società di gestione del risparmio, istituti assicurativi o società di intermediazione mobiliare per promuovere la vendita dei propri prodotti. Tuttavia, il promotore finanziario non è un semplice venditore di prodotti e servizi bancari. Il suo lavoro muove dalla consapevolezza di non dover semplicemente acquisire e aumentare il numero dei propri clienti, ma anche e soprattutto di dover assistere adeguatamente l’utente accompagnandolo in tutta la fase di acquisto del prodotto. Il promotore finanziario è tenuto ad agire con grande competenza e con un profondo senso di lealtà e responsabilità. Deve informarsi in maniera preventiva con grande accuratezza sulla situazione finanziaria del cliente e sulle sue reali capacità d’investimento, così da offrire prodotti che garantiscano al cliente un rendimento e un’adeguata tutela finanziaria, instaurando un rapporto di fiducia basato su trasparenza e correttezza.

In attività dal 1° gennaio 2009, l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF), pone come requisiti d’iscrizione all’Albo una serie di elementi che possono essere raggruppati in due tipologie: requisiti di competenza e requisiti di onorabilità.

I requisiti di competenza comprendono:

  • Il possesso di un diploma di istruzione di scuola secondaria. Il titolo di laurea in materie appartenenti all’area economico-finanziaria non è dunque obbligatorio. 
  • Il superamento dell’apposita prova valutativa. Della durata di 85 minuti e strutturata in 60 quesiti a risposta multipla, è volta all’accertamento delle conoscenze in materia finanziaria, economica e giuridica, indispensabili per il pieno esercizio della professione.

I requisiti di onorabilità fanno invece riferimento agli articoli 1 e 2 del Regolamento adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l’iscrizione all’Albo unico nazionale dei promotori finanziari istituito tramite il Decreto Ministeriale 11/11/98 n.472.

Riportiamo alcuni tra i numerosi impedimenti elencati dagli articoli sopracitati, di cui Bruno Mafrici ci fornisce un elenco dettagliato. Questi prevedono ad esempio il divieto d’iscrizione all’Albo per coloro che:

  • Hanno dichiarato fallimento. 
  • Hanno scontato pene detentive per reati nel settore bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo e in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento.
  • Hanno scontato almeno un anno di reclusione per delitti in materia tributaria.
  • Sono stati interdetti dai pubblici uffici o dichiarati inabili o incapaci allo svolgimento di uffici direttivi.
  • Hanno ricevuto una condanna con sentenza irrevocabile, salvo successiva riabilitazione.
  • Hanno svolto il ruolo di dirigente o amministratore in imprese sottoposte a interdizione, fallimento, liquidazione coatta, regime di amministrazione straordinaria oppure in intermediari finanziari cancellati dall’elenco generale.
  • Sono stati reclusi per uno dei reati descritti nel titolo XI del Codice civile.

In ultimo, la professione di consulente finanziario è ritenuta incompatibile con le cariche indicate all’articolo 157 del Regolamento Intermediari.

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